LEGGE REGIONALE N

LEGGE REGIONALE N. 52 DEL 14-10-1999
REGIONE TOSCANA

Norme sulle concessioni, le autorizzazioni e le denuncie d'inizio delle attività edilizie - Disciplina dei controlli nelle zone soggette al rischio sismico - Disciplina del contributo di concessione - Sanzioni e vigilanza sull'attività urbanistico/edilizia - Modifiche ed integrazioni alla Legge regionale 23 maggio 1994, n. 39 e modifica della Legge regionale 17 ottobre 1983, n. 69.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA
N. 34
del 7 dicembre 1999

Indice:

Articoli della Legge:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46  

Allegato 1:
Allegato  

Riferimenti Normativi PASSIVI

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale TOSCANA Numero 52 del 1999 Articolo 19

TESTO MODIFICATO da:
Legge Regionale TOSCANA Numero 71 del 1999

TESTO MODIFICATO da:
Legge Regionale TOSCANA Numero 71 del 1999

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale TOSCANA Numero 19 del 2000

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale TOSCANA Numero 33 del 2000 Articolo 6

TESTO MODIFICATO da:
Legge Regionale TOSCANA Numero 33 del 2001

TESTO MODIFICATO da:
Legge Regionale TOSCANA Numero 33 del 2001 Articolo 1

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale TOSCANA Numero 33 del 2001 Articolo 2

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale TOSCANA Numero 13 del 2002

TESTO MODIFICATO da:
Legge Regionale TOSCANA Numero 13 del 2002 Articolo 10

Il Consiglio Regionale ha approvato il 22-09-1999
Il Commissario del Governo ha apposto il visto l'8-10-1999
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge regionale:

TITOLO I
DISCIPLINA DEGLI ATTI

ARTICOLO 4

Riferimenti Normativi PASSIVI

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale TOSCANA Numero 34 del 2000 Articolo 6

(Opere ed interventi sottoposti ad attestazione di conformità )
1. Sono sottoposti ad attestazione di conformità  con le vigenti norme 
degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi comunali, delle 
salvaguardie regionali, provinciali e comunali:
a) gli interventi di cui al comma 1 dell'articolo 3, qualora siano 
specificamente disciplinati dai regolamenti urbanistici di cui 
all'articolo 28 della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 5 (Norme per 
il governo del territorio), dai programmi integrati di intervento di 
cui all'articolo 29 della stessa legge regionale, dai piani attuativi, 
laddove tali strumenti contengano precise disposizioni 
planivolumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui 
sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata in base al comma 3;
b) le opere di reinterro e di scavo non connesse all'attività  
edilizia o alla conduzione dei fondi agricoli e che non riguardino la 
coltivazione di cave e torbiere;
c) le recinzioni con fondazioni continue ed i muri di cinta;
d) le opere pertinenziali, ivi compresi i parcheggi all'aperto o 
interrati;
e) i mutamenti di destinazione d'uso degli immobili, edifici ed aree 
anche in assenza di opere edilizie, nei casi previsti dalla legge 
regionale 23 maggio 1994, n. 39;
f) le demolizioni di edifici o di manufatti non preordinate alla 
ricostruzione o alla nuova edificazione;
g) le occupazioni di suolo per esposizione o deposito di merci o 
materiali, che non comportino trasformazione permanente del suolo 
stesso.
2. Sono inoltre oggetto di attestazione di conformità  i seguenti 
interventi sul patrimonio edilizio esistente:
a) interventi  di  manutenzione ordinaria recanti mutamento 
dell'esteriore aspetto degli immobili;
b) interventi di manutenzione straordinaria, ossia le opere e le 
modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche 
strutturali degli edifici, nonchè  per realizzare ed integrare i 
servizi igienico - sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i 
volumi e le superfici delle singole unità  immobiliari; detti 
interventi non possono comportare modifiche della destinazione d'uso;
c) interventi di restauro e di risanamento conservativo, ossia quelli 
rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurare la 
funzionalità  mediante un insieme sistematico di opere che, nel 
rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali 
dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essa 
compatibili; tali interventi comprendono il rinnovo degli elementi 
costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e 
degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli 
elementi estranei a l'organismo edilizio; tali interventi comprendono 
altresì  gli interventi sistematici, eseguiti mantenendo gli elementi 
tipologici formali e strutturali dell'organismo edilizio, volti a 
conseguire l'adeguamento funzionale degli edifici, ancorchè  recenti;
d) interventi di ristrutturazione edilizia, ossia quegli rivolti a 
trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di 
opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte 
diverso dal precedente; tali interventi comprendono il ripristino o la 
sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, la 
eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed 
impianti; tali interventi comprendono altresì :
1) le demolizioni con fedele ricostruzione degli edifici, intendendo 
per fedele ricostruzione quella realizzata con identici materiali e 
con lo stesso ingombro planivolumetrico, fatte salve esclusivamente le 
innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica;
2) la demolizione di volumi secondari e la loro ricostruzione in 
diversa collocazione sul lotto di pertinenza;
3) le  addizioni,   anche  in  deroga agli  indici  di fabbricabilità  
per realizzare i servizi igienici, i volumi tecnici e le autorimesse 
pertinenziali, il rialzamento del sottotetto, ove ciò  non sia escluso 
dagli strumenti urbanistici, al fine di renderlo abitabile senza che 
si costituiscano nuove unità  immobiliari;
e) interventi  necessari  al  superamento  delle barriere 
architettoniche ed all'adeguamento degli immobili per le esigenze dei 
disabili, anche in aggiunta ai volumi esistenti e in deroga agli 
indici di fabbricabilità .
3. La sussistenza della specifica disciplina degli strumenti 
urbanistici, di cui al comma 1, lettera a), deve risultare da una 
esplicita attestazione del Consiglio Comunale da rendersi in sede di 
approvazione dei nuovi strumenti o in sede di ricognizione di quelli 
vigenti, previo parere della Commissione edilizia se istituita, ovvero 
dell'ufficio competente in materia.
4. Le opere e gli interventi di cui al commi 1 e 2 sono subordinati 
alla denuncia di inizio dell'attività , salvo quanto previsto al comma 
5.
5. Le opere e gli interventi di cui al presente articolo sono 
subordinati alla autorizzazione edilizia rilasciata dal Comune ove 
sussista anche una sola delle seguenti condizioni:
a) gli immobili interessati siano assoggettati a vincolo ai sensi 
della legge 1 giugno 1939, n. 1089 (Tutela delle cose d'interesse 
artistico e storico);
b) per l'esecuzione delle opere sia prescritto anche il rilascio 
dell'autorizzazione di cui all'articolo 7 della legge 29 giugno 1939, 
n. 1497 (Protezione delle bellezze naturali);
c) gli immobili interessati siano assoggettati alla disciplina di cui 
alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette);
d) gli immobili interessati siano assoggettati a disposizioni 
immediatamente operative dei piani aventi la valenza di cui all'art. 
1bis del decreto legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431 o alle prescrizioni o 
alle misure di salvaguardia dei piani di bacino di cui al Titolo II 
Capo II della legge 18 maggio 1989, n. 183 (Norme per l'assetto 
funzionale e organizzativo della difesa del suolo);
e) gli immobili interessati siano compresi nelle zone A di cui al 
decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 e le opere e gli 
interventi comportino modifiche della sagoma e dei prospetti o 
modifichino la destinazione d'uso;
f) il preventivo rilascio dell'autorizzazione sia espressamente 
previsto, in attuazione della presente legge, dagli strumenti 
urbanistici comunali, ancorchè  soltanto adottati, con riferimento ad 
immobili che pur non essendo compresi fra quelli di cui alle lettere 
a), b), c) ed e), siano giudicati meritevoli di analoga tutela per 
particolari motivi di carattere storico, culturale, architettonico od 
estetico.

  
  

Riferimenti Normativi ATTIVI

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Regionale TOSCANA Numero 5 del 1995 Articolo 28

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Regionale TOSCANA Numero 5 del 1995 Articolo 29

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 1089 del 1939

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 1497 del 1939 Articolo 7

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 394 del 1991

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 312 del 1985 Articolo 1

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 431 del 1985 Articolo 1

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 183 del 1989 Articolo 17

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 1444 del 1968

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TITOLO IV
CONTRIBUTI

ARTICOLO 19

Riferimenti Normativi PASSIVI

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale TOSCANA Numero 71 del 1999

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale TOSCANA Numero 13 del 2002 Articolo 4

(Determinazione degli oneri di urbanizzazione)
1. Fatti salvi i casi di gratuità  previsti dalla presente legge, gli 
oneri di urbanizzazione sono dovuti in relazione agli interventi, 
soggetti a concessione, o ad autorizzazione, o a denuncia di inizio 
dell'attività , che comportano nuova edificazione o determinano un 
incremento dei carichi urbanistici in funzione di:
a) aumento delle superfici utili degli edifici;
b) mutamento delle destinazioni d'uso degli immobili;
c) aumento del numero di unità  immobiliari.
2. Gli oneri di urbanizzazione devono intendersi riferiti alle opere 
di urbanizzazione primaria e secondaria definite dall'articolo 4 della 
legge 29 febbraio 1964, n. 847 (Autorizzazione ai Comuni e loro 
Consorzi a contrarre mutui per l'acquisizione delle aree ai sensi 
della L. 18 aprile 1962, n. 167), modificato dall'articolo 44 della 
legge 22 ottobre 1971, n. 865, alle opere necessarie al superamento 
delle barriere architettoniche negli spazi pubblici nonchè  alle opere 
di infrastrutturazione generale comunque a carico del Comune.
3. Il Consiglio regionale definisce con apposito atto le opere di 
urbanizzazione secondaria, che facciano carico a soggetti diversi dal 
Comune per le quali possa essere concesso il contributo utilizzando le 
somme percepite per le stesse ed i criteri per la loro erogazione.
4. Ai fini della determinazione dell'incidenza degli oneri di 
urbanizzazione primaria e secondaria, si applicano le tabelle allegate 
alla presente legge.
5. La Giunta regionale provvede ad aggiornare ogni cinque anni dette 
tabelle.
6. Ai costi medi regionali, fino agli aggiornamenti di cui al comma 5, 
si applicano annualmente le variazioni percentuali dell'indice dei 
prezzi al consumo, determinate dall'ISTAT, per il mese di novembre sul 
corrispondente mese dell'anno precedente.
7. Gli aggiornamenti di cui ai commi 5 e 6 si applicano senza 
ulteriori atti alle richieste ed alle dichiarazioni presentate 
successivamente al 1 gennaio dell'anno seguente.

  
  

Riferimenti Normativi ATTIVI

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 847 del 1964 Articolo 4

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Regionale TOSCANA Numero 52 del 1999

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ARTICOLO 23

Riferimenti Normativi PASSIVI

TESTO MODIFICATO da:
Legge Regionale TOSCANA Numero 13 del 2002 Articolo 5

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale TOSCANA Numero 13 del 2002 Articolo 6

(Concessione, autorizzazione e denuncia d'inizio dell'attività  a 
titolo gratuito)
1. Il contributo di cui all'articolo 18 non è  dovuto nei casi 
previsti dall'art. 9 della legge 10/1977.
2. E' data facoltà  al Comune di disciplinare, nel proprio regolamento 
edilizio, le caratteristiche di "edificio unifamiliare", sulla base di 
criteri di abitabilità  di un nucleo familiare medio, ai fini 
dell'applicazione dell'art. 9, lett. d), della legge 10/1977.
3. Il Comune può  motivatamente prevedere, per gli interventi di cui 
all'art. 9, lett. b), della legge 10/1977, l'esonero dal contributo 
non condizionato alla sottoscrizione della convenzione o dell'atto 
unilaterale d'obbligo.
4. Ai sensi dell'art. 9, lett. a), della legge 28 gennaio 1997, n. 10 
l'esonero dal contributo è  applicato a tutti gli imprenditori 
agricoli professionali iscritti alla prima sezione degli albi 
provinciali di cui alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 6, 
ancorchè  diversi dalle persone fisiche.
5. Il contributo di cui all'art. 18 non è  dovuto per la realizzazione 
di opere direttamente finalizzate al superamento o all'eliminazione 
delle barriere architettoniche in edifici esistenti, come individuate 
dall'art. 7 della legge 9 gennaio 1989, n. 13 (Disposizioni per 
favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere 
architettoniche negli edifici privati), per le esigenze dei disabili, 
a seguito di certificazione sanitaria in carta libera.

  
  

Riferimenti Normativi ATTIVI

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 10 del 1977 Articolo 9

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Regionale TOSCANA Numero 6 del 1994

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 13 del 1989 Articolo 7

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